A Giancarlo Perani
Dedico questo spazio di discussione aperto a Giancarlo Perani, dirigente della Regione Calabria che ha sempre guardato con particolare attenzione il lavoro e l'opera degli editori calabresi. Giancarlo Perani è scomparso prematuramente nell'ottobre 2008, dopo aver lottato contro un male incurabile. A lui si deve la realizzazione del convegno, a Palazzo Campanella di Reggio Calabria il 14 marzo 2002, per la presentazione sull'ordinamento di legge sull'editoria libraria calabrese. Nella foto con l'editore Demetrio Guzzardi, mentre interviene alla Fiera del libro di Torino. |
venerdì 7 novembre 2008
ANTONIO FOTIA: EDITORI ED EDITORI-STAMPATORI
20:14 |
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Ricevo una e-mail di ANTONIO FOTIA della casa editrice FOTAN che pone alcuni problemi: la differenza tra editore "puro" ed editore-stampatore; chi è che dà l'etichetta per le riviste di «elevato valore culturale»? e la discrezionalità dei funzionari regionali. Di seguito la sua nota.
Caro Guzzardi,
ho letto il progetto di legge regionale sull’editoria e, se mi è consentito, vorrei esprimere alcune mie considerazioni.
Ritengo che nel testo della legge si debbano tenere ben distinti almeno due figure: quella dell’Editore (inteso come studioso che cura la pubblicazione di un’opera inedita o la ristampa di un’opera già edita) da quella dell’Editore-stampatore (quale attività imprenditoriale prevalentemente tipografica).
Ciò perché, a mio modesto avviso, le due figure si pongono su due piani differenti e quindi la loro disciplina, per quanto riguarda il sostegno della Regione, potrà creare equivoci e discriminazioni.
La vera problematica che incontra l’Editore “puro” è da sempre quella di realizzare un prodotto valido, per contenuti culturali, che poi rimane invenduto per mancanza di un minimo di sostegno (acquisto di un congruo numero di copie da parte della Regione) che possa assorbire i costi sostenuti e garantire quel profitto che giustifica ed incoraggia un’attività in via continuativa e professionale.
Diverso è l’aspetto prettamente tipografico, caratterizzato da un’attività realmente imprenditoriale, svolta nei confronti di un numero più vasto di potenziali “clienti” e che non esclude quelle tipiche lavorazioni, per conto terzi, con contenuto privato e pubblicitario.
Mi sembra, inoltre, che nel “progetto” sia quasi enfatizzato il concetto di opere «di elevato valore culturale», ciò ci espone all’arbitrio che un’opera non venga considerata tale e quindi esclusa dai benefici di tipo “economico”. Forse sarebbe più proficuo elencare la tipologia di opere che si ritiene che non debbano essere sostenute con interventi istituzionali (in modo chiaro e tassativo).
Si dovrebbe cercare di ottenere una Legge Regionale che garantisca l’Editore e che lo protegga da eventuali prevaricazioni di Funzionari Regionali eliminando, per quanto possibile, una gestione dei contributi con metodo clientelare e con valutazioni politiche di appartenenza.
Caro Guzzardi,
ho letto il progetto di legge regionale sull’editoria e, se mi è consentito, vorrei esprimere alcune mie considerazioni.
Ritengo che nel testo della legge si debbano tenere ben distinti almeno due figure: quella dell’Editore (inteso come studioso che cura la pubblicazione di un’opera inedita o la ristampa di un’opera già edita) da quella dell’Editore-stampatore (quale attività imprenditoriale prevalentemente tipografica).
Ciò perché, a mio modesto avviso, le due figure si pongono su due piani differenti e quindi la loro disciplina, per quanto riguarda il sostegno della Regione, potrà creare equivoci e discriminazioni.
La vera problematica che incontra l’Editore “puro” è da sempre quella di realizzare un prodotto valido, per contenuti culturali, che poi rimane invenduto per mancanza di un minimo di sostegno (acquisto di un congruo numero di copie da parte della Regione) che possa assorbire i costi sostenuti e garantire quel profitto che giustifica ed incoraggia un’attività in via continuativa e professionale.
Diverso è l’aspetto prettamente tipografico, caratterizzato da un’attività realmente imprenditoriale, svolta nei confronti di un numero più vasto di potenziali “clienti” e che non esclude quelle tipiche lavorazioni, per conto terzi, con contenuto privato e pubblicitario.
Mi sembra, inoltre, che nel “progetto” sia quasi enfatizzato il concetto di opere «di elevato valore culturale», ciò ci espone all’arbitrio che un’opera non venga considerata tale e quindi esclusa dai benefici di tipo “economico”. Forse sarebbe più proficuo elencare la tipologia di opere che si ritiene che non debbano essere sostenute con interventi istituzionali (in modo chiaro e tassativo).
Si dovrebbe cercare di ottenere una Legge Regionale che garantisca l’Editore e che lo protegga da eventuali prevaricazioni di Funzionari Regionali eliminando, per quanto possibile, una gestione dei contributi con metodo clientelare e con valutazioni politiche di appartenenza.
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